Per l’adempimento dell’attività di incarico individuale episodico di lavoro autonomo oggetto dell’avviso si richiede la seguente professionalità: informatico analista.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
L’incarico episodico di lavoro autonomo avrà la durata di n. 30 giorni.
Il compenso complessivo previsto per l’incarico episodico è fissato in euro 1.970,00
, lordo beneficiario.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica richiesta di partecipazione disponibile presso Centro Servizi di Ateneo CUTVAP Via Aldo Moro, 2 53100 Siena.
La richiesta di partecipazione alla sezione dovrà essere presentata a Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'ANTICO PATRIMONIO SCIENTIFICO SENESE (C.U.T.V.A.P.), entro e non oltre il giorno 02/04/2014
(gg/mm/aaaa) (2), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento dell’incarico.
Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non possono essere stipulati incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Università degli Studi di Siena, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che sia trascorso almeno un anno dal termine dell’attività medesima.
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore individuato nell’atto di scelta motivata.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, l'efficacia dell'affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Ufficio di controllo di Legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla persona e dei beni culturali.
Il Responsabile scientifico-gestionale