Dipartimento FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA' PUBBLICA
Il Direttore del Dipartimento FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E
SANITA' PUBBLICA, in qualità di Committente ai sensi del Regolamento per la
disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del
16.05.2005, in esecuzione della delibera adottata dal
Dipartimento FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA' PUBBLICA,
nel Consiglio di Dipartimento del 17/12/2007, rende noto che è Sua
intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento FISIOPATOLOGIA, MEDICINA
SPERIMENTALE E SANITA' PUBBLICA per la realizzazione della
seguente attività di Attività di ricerca o fase di esso "lesioni
bronchiali e parenchimali mediate da fumo di sigaretta: studio fotogenico in
modelli murini".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Attività di
ricerca", allegato al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: Collaboratori biologici.
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la
prestazione viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere
coordinate con il committente, attraverso il Responsabile del progetto
sig.ra/sig. delegata/o dal Committente, per garantire il rispetto delle
modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione
stipulato ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta
attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con
gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 10
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 9.749,29 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. Oltre alla
somma sopra indicata, il committente si farà carico di un importo pari ad
euro 243,73, corrispondente al 2,5% del compenso sopra indicato, destinato
all’accensione da parte del Committente stesso, e su espressa delega del
collaboratore stesso, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a
carattere risarcitorio con la compagnia individuata dall’Università
stessa, da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta
stipula della polizza stessa, così come previsto dall’art. 11 del
Protocollo di Ateneo in materia di collaborazioni coordinate e continuative
(rintracciabile alla pagina web: http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/INCAR_INDIVIDUALI/CoCoCo/ProtCoCoCo.pdf)
.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso Segreteria Amministrativa del Dipartimento Via
A.Moro-53100 Siena), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro
si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per
l’adempimento della collaborazione.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
FISIOPATOLOGIA, MEDICINA SPERIMENTALE E SANITA' PUBBLICA entro e non oltre il
giorno 27/12/2007 (2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
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(1) Alternativamente, in considerazione della particolare natura
dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può essere
prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività
svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.