Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI
Il Direttore del Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E
FILOSOFICI, in qualità di Committente ai sensi del Regolamento per la
disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R.
n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione della delibera adottata dal
Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI,
nel Consiglio di Dipartimento del 19/03/2009, rende noto che è Sua
intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa
presso il Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI
per la realizzazione della seguente attività di Ricerca o fase di esso
"DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE CASSE EDILI".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Ricerca", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa si
richiede la seguente professionalità: esperienza nello studio, nella
definizione e nella realizzazione dei sistemi di responsabilità sociale
ed il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento)
o del diploma di laurea (vecchio ordinamento).
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle
modalità di adempimento della prestazione; al solo fine di garantire la
funzionalità della prestazione rispetto all’attività generale svolta
nella struttura in cui la prestazione viene resa, le modalità
dell’adempimento dovranno essere coordinate con il committente,
attraverso il Responsabile del progetto sig.ra/sig. BIANCA
MARIANO delegata/o dal Committente, per garantire il
rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del
contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente, sarà libero di prestare la propria attività, sia in
forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività
sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto
di collaborazione stipulato ed in particolare con l’obbligo alla
riservatezza; detta attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in
conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 2
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 4.356,55 ,
a lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del
collaboratore.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore
relazioni periodiche sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
studi storico sociali e filosofici viale L.Cittadini,
33 - 52100 Arezzo), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro
si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per
l’adempimento dell'incarico.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI entro e non oltre il giorno 02/05/2009 (2) .
La struttura competente provvederà a contattare
direttamente il collaboratore individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda
ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
Prof.
Mariano Bianca
(1) Alternativamente, in considerazione
della particolare natura dell’incarico oggetto del contratto di
collaborazione, può essere prevista nell'avviso una clausola di esclusività
dell’attività svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la
corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del
corrispettivo convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere
esplicitato nel contratto stesso.