Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI
Il Direttore del Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI, in qualità
di Committente ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione della
delibera adottata dal Dipartimento STUDI STORICO-SOCIALI E
FILOSOFICI, nel Consiglio di Dipartimento del 19/03/2009,
rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Dipartimento STUDI
STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI per la realizzazione della seguente
attività di Progetto o fase di esso "LA REPUBBLICA DI LUCCA E L'EUROPA: I
RAPPORTI CON LA SPAGNA E L'IMPERO DEL CINQUE-SEI-SETTECENTO".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Progetto", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: laurea specialistica o magistrale in discipline
storiche con esperienza di ricerca d'archivio ed il possesso di laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea
(vecchio ordinamento).
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la
prestazione viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere
coordinate con il committente, attraverso il Responsabile del progetto
sig.ra/sig. SABBATINI RENZO delegata/o dal
Committente, per garantire il rispetto delle modalità di espletamento
della collaborazione oggetto del contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione
stipulato ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta
attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con
gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 3
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 4.125,00 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
studi storico sociali e filosofici viale L.Cittadini, 33 - 52100 Arezzo),
allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in
riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento
dell'incarico.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
STUDI STORICO-SOCIALI E FILOSOFICI entro e non oltre il giorno 06/04/2009 (2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
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(1) Alternativamente, in considerazione della particolare natura
dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può essere
prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività
svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.