Dipartimento SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE
Il Direttore del Dipartimento SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE, in
qualità di Committente ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa dell’Università degli Studi
di Siena, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione
della delibera adottata dal Dipartimento SCIENZE OFTALMOLOGICHE
E NEUROCHIRURGICHE, nel Consiglio di Dipartimento del
26/09/2007, rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno)
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento
SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE per la realizzazione
della seguente attività di Attività di ricerca o fase di esso
"Realizzazione della seguente attività di ricerca "Studio analitico
comparativo dell'edema maculare diabetico: utilità della fluorangiografia
retinica".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Attività di
ricerca", allegato al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: Medico Chirurgo specialista in Oftalmologia in
possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Oftalmologia e comprovata
esperienza in attività fluorangiografica e più genericamente nel settore della
retina medica.
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la
prestazione viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere
coordinate con il committente, attraverso il Responsabile del progetto
sig.ra/sig. delegata/o dal Committente, per garantire il rispetto delle
modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione
stipulato ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta
attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con
gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 12
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 20.000,00 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. Oltre alla
somma sopra indicata, il committente si farà carico di un importo pari ad
euro 500,00, corrispondente al 2,5% del compenso sopra indicato, destinato
all’accensione da parte del Committente stesso, e su espressa delega del
collaboratore stesso, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a
carattere risarcitorio con la compagnia individuata dall’Università stessa,
da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della
polizza stessa, così come previsto dall’art. 11 del Protocollo di Ateneo
in materia di collaborazioni coordinate e continuative (rintracciabile alla
pagina web: http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/INCAR_INDIVIDUALI/CoCoCo/ProtCoCoCo.pdf)
.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso il Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e
Neurochirurgiche), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si
ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per
l’adempimento della collaborazione.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
SCIENZE OFTALMOLOGICHE E NEUROCHIRURGICHE entro e non oltre il giorno 10/10/2007 (2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
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(1) Alternativamente, in considerazione della particolare natura
dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può essere
prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività
svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.